Elenco delle attività sospese – Dpcm 11 marzo 2020

Allo scopo di contrastare e  contenere il diffondersi del  virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti
misure: 
    1) Sono sospese le  attivita’ commerciali  al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’  individuate nell’allegato  1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di  vicinato, sia nell’ambito  della media e grande  distribuzione,  anche ricompresi  nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette  attivita’. Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia di attivita’ svolta,  i mercati, salvo le attivita’  dirette alla vendita di soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in  ogni caso garantita la distanza  di sicurezza interpersonale di un metro. 
    2) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad esclusione delle mense  e del catering  continuativo su base   contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a domicilio nel rispetto  delle norme  igienico-sanitarie  sia per l’attivita’  di confezionamento che  di trasporto. Restano,  altresi’, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,
autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e negli ospedali  garantendo la distanza  di sicurezza interpersonale di un metro. 
    3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell’allegato 2. 
    4)    Restano    garantiti,   nel rispetto    delle norme igienico-sanitarie,  i servizi bancari, finanziari,   assicurativi nonche’   l’attività   del settore   agricolo, zootecnico    di
Dal 12 al 25/03/2020 trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi. 
    5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo’ disporre la programmazione del  servizio erogato dalle  Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi sanitari necessari per contenere  l’emergenza coronavirus sulla  base delle effettive esigenze e al solo fine  di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti,  di concerto con il Ministro della salute,  puo’ disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo e marittimo,  sulla base delle effettive esigenze e al solo fine  di assicurare i servizi minimi essenziali. 
    6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma  1, lettera e), del decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attivita’  strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n. 81 e individuano le attivita’ indifferibili da rendere in presenza. 
    7)  In ordine  alle attivita’  produttive e alle   attivita’ professionali si raccomanda che: 
      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle imprese di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i congedi retribuiti per i dipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva; 
      c)  siano  sospese  le attivita’  dei reparti aziendali  non indispensabili alla produzione; 
      d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale; 
      e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
    8) per le sole attivita’ produttive si  raccomanda altresi’ che siano limitati al massimo gli  spostamenti all’interno dei siti  e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 
    9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente  alle attivita’ produttive,  intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
    10) Per tutte le attivita’  non sospese si invita al  massimo utilizzo delle modalita’ di lavoro agile.